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L’EDPB chiede avvisi visibili per gli occhiali con telecamera
Il Comitato europeo per la protezione dei dati pubblica indicazioni preliminari su riprese, responsabilità e tutela dei passanti. Non introduce un nuovo divieto, ma chiarisce chi deve rendere riconoscibile una registrazione.

L’EDPB chiede segnali chiari quando gli occhiali smart registrano. Le indicazioni riguardano chi li usa, i produttori e i passanti anche in Italia.
Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) chiede che gli occhiali con fotocamera rendano evidente quando stanno registrando. La dichiarazione, adottata il 13 ottobre, offre indicazioni preliminari a utenti, produttori e servizi collegati mentre dispositivi come gli smart glasses si diffondono.
Per chi vive o lavora in Italia la questione è semplice: una videocamera nascosta nella montatura può riprendere colleghi, clienti, pazienti o bambini senza che se ne accorgano. L’EDPB non ha introdotto un nuovo divieto né una regola direttamente vincolante; ha spiegato come leggere le responsabilità previste dal GDPR quando la registrazione è discreta e i filmati possono finire online.
Un segnale deve essere comprensibile anche a chi passa
L’EDPB richiama la differenza tra l’aspetto ordinario degli occhiali e ciò che contengono: microfono, fotocamera e connessione a internet. Chi si trova davanti a una persona che li indossa potrebbe non sapere che i dati vengono raccolti, chi li tratta o per quale scopo. Una piccola spia che si nota soltanto da vicino, quindi, potrebbe non risolvere il problema della trasparenza.
Il Comitato indica alcune possibilità, non un unico modello tecnico obbligatorio: luci luminose, segnali audio o vocali, avvisi sullo smartphone e design che rendano riconoscibile l’uso della fotocamera. L’avviso dovrebbe funzionare davvero, essere difficile da ignorare e restare aggiornato. È una raccomandazione preliminare rivolta anche all’industria, che l’EDPB invita a sviluppare standard comuni.
Chi indossa gli occhiali può avere obblighi propri
Il fatto di usare un dispositivo acquistato da un’impresa non trasferisce automaticamente ogni responsabilità al produttore. Se chi lo indossa pubblica filmati su un profilo social accessibile al pubblico oppure lo usa per attività professionali, politiche o ufficiali, può essere considerato titolare del trattamento e deve rispettare il GDPR. Il produttore e il servizio collegato mantengono comunque i propri obblighi e non possono scaricarli sull’utente.
La situazione è diversa quando una persona riprende familiari e amici per un uso realmente privato o usa gli occhiali per tradurre una conversazione in un contesto personale. In questi casi può applicarsi l’eccezione domestica al GDPR. Questo non autorizza qualsiasi comportamento: secondo l’EDPB possono continuare a valere norme penali, civili, sul lavoro o regole specifiche del settore.
Scuole, ospedali e luoghi di lavoro richiedono più cautela
Il Comitato segnala rischi maggiori negli ambienti in cui una ripresa può esporre informazioni delicate o mettere una persona in posizione di svantaggio. In ospedale possono comparire dati sulla salute; a scuola i minori potrebbero essere filmati senza capire che la registrazione è in corso; sul lavoro un collega può sentirsi osservato o non avere una possibilità concreta di opporsi.
La raccomandazione non sostituisce le regole italiane su privacy, lavoro e registrazioni, né stabilisce da sola come ogni caso debba essere trattato. Offre però un riferimento comune alle autorità europee e a chi progetta i dispositivi: ridurre la registrazione inconsapevole e rendere chiari scopo e responsabilità prima che il filmato venga condiviso.
La dichiarazione apre il confronto, non lo chiude
L’EDPB accompagna la dichiarazione con una ricerca commissionata a un esperto esterno sulle esperienze di chi usa gli smart glasses e di chi viene ripreso. Il Comitato precisa che le conclusioni di quel rapporto appartengono ai suoi autori e non coincidono automaticamente con una posizione ufficiale dell’istituzione. La dichiarazione, invece, è un primo orientamento adottato dal Comitato, non una sentenza né una legge nuova.
Nei prossimi mesi sarà utile vedere se i produttori introdurranno indicatori più chiari e se le autorità nazionali applicheranno queste indicazioni a reclami e controlli concreti. Per imprese e professionisti italiani che valutano gli occhiali per attività sul campo, la verifica iniziale riguarda proprio l’informativa e la visibilità della ripresa. L’approfondimento ANPAI su quali dati si condividono con gli strumenti AI aiuta a estendere la stessa cautela agli assistenti collegati.
Per approfondire
Per il contesto ANPAI: l’analisi ANPAI sui dati condivisi con gli strumenti AI
Le fonti
EDPB, dichiarazione sulle sfide di protezione dei dati degli smart glasses, 13 ottobre 2026 · AFP, la richiesta di segnalare le riprese con gli occhiali connessi, 13 ottobre 2026
Questa analisi della redazione ANPAI aiuta a leggere fatti e conseguenze operative. Non sostituisce una valutazione tecnica o legale riferita a un caso specifico.