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Notizie sull’AI

L’UE conferma il divieto sui nudifier: applicazione dal 2 dicembre

La Commissione dice che il divieto dell’AI Act sarà applicato dal primo giorno. La misura riguarda contenuti intimi non consensuali e non ogni immagine di nudo.

Il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier durante il briefing del 1 ottobre 2026
Immagine di contesto: fotogramma del briefing della Commissione europea del 1 ottobre; non mostra le immagini o le applicazioni oggetto del divieto.Foto: © European Union, 2026, CC BY 4.0

La Commissione europea conferma l’applicazione dal 2 dicembre del divieto AI Act sui sistemi nudifier: campo della norma e verifiche utili alle imprese.

La Commissione europea afferma che sarà pronta ad applicare dal 2 dicembre il divieto dell’AI Act sui sistemi usati per creare o manipolare immagini intime senza consenso. La conferma è arrivata il 1° ottobre in risposta a una lettera di eurodeputati, mentre cresce la pressione per intervenire sulle applicazioni che spogliano digitalmente le persone.

Il chiarimento dà alle imprese una data concreta per controllare prodotti, funzioni e responsabilità. Non equivale però a una nuova legge approvata il 1° ottobre: il divieto è già nel regolamento europeo e diventerà applicabile il 2 dicembre. La Commissione ha anche distinto questa norma dall’indagine in corso sul rispetto del Digital Services Act.

Che cosa è successo

Nel briefing quotidiano del 1° ottobre, il portavoce Thomas Regnier ha detto che la Commissione è pronta a far rispettare il divieto dal giorno in cui si applicherà. La risposta seguiva una lettera firmata da oltre cento membri del Parlamento europeo che chiedevano un’attuazione chiara delle disposizioni contro i cosiddetti nudifier. La Commissione ha quindi richiamato una data e una norma esistenti, senza annunciare una nuova procedura legislativa.

Il regolamento 2026/1744 riguarda sistemi progettati per generare o manipolare immagini intime non consensuali o materiale pedopornografico. Include anche casi in cui tale risultato sia ragionevolmente prevedibile e riproducibile e manchino salvaguardie adeguate. La disposizione prende di mira rappresentazioni realistiche di persone identificabili; non trasforma in illecito qualsiasi uso di nudità, immagini sintetiche o contenuti per adulti.

Regnier ha precisato che un’indagine DSA su Grok segue un percorso distinto. Il DSA riguarda obblighi delle piattaforme, mentre il divieto dell’AI Act si applica a sistemi e usi specifici. Confondere i due fascicoli può portare a credere che una singola dichiarazione abbia già accertato violazioni o imposto sanzioni: il briefing non ha fatto né l’una né l’altra cosa.

Il punto che rischia di passare inosservato

Il perimetro giuridico non dipende soltanto dall’etichetta commerciale dell’app. Contano la funzione effettiva, la capacità del sistema di produrre il risultato vietato e l’esistenza di misure efficaci per impedirlo. La norma prevede eccezioni per usi legittimi, come applicazioni mediche o di prova virtuale con consenso esplicito, e per generazioni incidentali non riconducibili allo scopo vietato.

La frase “pronta dal primo giorno” è una dichiarazione della Commissione sull’attività di enforcement, non una decisione su un singolo fornitore. Restano da vedere modalità di coordinamento tra autorità nazionali e UE, criteri probatori e come saranno valutate le salvaguardie. La dichiarazione politica non risolve da sola i casi marginali.

Il divieto è già nel regolamento e si applica dal 2 dicembre: il perimetro è circoscritto agli usi e ai rischi descritti dalla norma.

Che cosa cambia per imprese e professionisti

Chi sviluppa o integra generatori, editor di immagini, chatbot con capacità visive o strumenti di moderazione dovrebbe verificare le funzioni reali, non solo la descrizione del prodotto. La revisione può includere test di abuso, controlli su richieste ripetute, limiti alla trasformazione di immagini di persone identificabili, canali di segnalazione e documentazione delle misure adottate.

Per le piattaforme che incorporano modelli di terzi serve chiarire chi controlla ciascun livello: fornitore del modello, sviluppatore dell’interfaccia, distributore e servizio che consente la pubblicazione. La responsabilità concreta dipende dal ruolo e dal caso; una clausola contrattuale non sostituisce un controllo tecnico che prevenga generazioni prevedibili.

Le organizzazioni che acquistano strumenti AI possono chiedere ai fornitori evidenze verificabili: valutazioni su immagini di persone identificabili, gestione del consenso, risposta agli abusi e procedure per aggiornare i filtri. Per consulenti e professionisti della privacy, il periodo prima del 2 dicembre è adatto a censire prodotti e flussi, distinguendo l’obbligo già previsto dalla sua futura applicazione.

Che cosa osservare adesso

Da qui al 2 dicembre bisogna osservare gli orientamenti delle autorità, eventuali indicazioni applicative e i primi casi concreti. La verifica utile sarà capire se le misure dichiarate impediscono davvero gli output vietati e come vengono gestiti i tentativi di aggiramento. La fotografia di copertina ritrae il portavoce durante il briefing del 1° ottobre; è immagine di contesto e non mostra le applicazioni contestate.

Per approfondire

Per il contesto ANPAI: Come preparare i controlli AI Act in azienda

Le fonti

Commissione europea, briefing audiovisivo, 1 ottobre 2026 · EU Today, 3 ottobre 2026


Questa analisi della redazione ANPAI aiuta a leggere fatti e conseguenze operative. Non sostituisce una valutazione tecnica o legale riferita a un caso specifico.

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